Art. 4.

      1. Fermo restando il limite massimo di dieci deleghe conferibili a ciascun socio, nelle banche popolari quotate nei mercati regolamentati la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nella valutazione e approvazione dello statuto, indicano il limite minimo di deleghe conferibili a un socio, onde assicurare la più vasta partecipazione alle assemblee societarie.